3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle caso di massima che assoluzione perché il fatto non sussiste, fino nei confronti della persona fisica nell'partecipazione della quale ha agito il stipendiato, il esponente legale o negoziale, oppure nei confronti dell'ente e società, per mezzo di se https://avvocato-penalista-milano.com/studio-legale-diritto-penale/