La sezione IV del Capo III del titolo XII detta la disciplina penale dei delitti contro la inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 della Costituzione che così recita: “Il domicilio è inviolabile. Impar vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla https://bookmarkmoz.com/story18540345/acerca-de-commettere-reati-all-estero